domenica 17 maggio 2015

Obbligo di Diagnosi Energetiche per 
Imprese Energivore e Grandi Imprese


Con la pubblicazione del decreto legislativo 102/2014, le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia dovranno dotarsi, entro il 5 dicembre 2015, di diagnosi energetiche per le sedi produttive sul territorio nazionale. L’adempimento dovrà essere ripetuto con cadenza quadriennale, pena sanzioni amministrative per mancata diagnosi o diagnosi non conforme.
Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetiche sono: 
  • Grandi Imprese che occupano più di 250 persone oppure le imprese il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro. 
  • Imprese a forte consumo di energia. Sono identificate come imprese che nel corso dell'anno realizzino le seguenti condizioni: 
    • abbiano utilizzato almeno 2,4 Gwh di energia elettrica e 
    • il rapporto tra costo effettivo del totale dell'energia utilizzata e il valore del fatturato non sia inferiore al 3%. 
Oltre alle diagnosi energetiche quadriennali, le imprese a forte consumo di energia sono obbligate a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o, in alternativa, ad adottare sistemi di gestione dell’energia certificati secondo la norma ISO 50001.
Le diagnosi energetiche dovranno consentire calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte, in modo da fornire informazioni per le analisi storiche, per il monitoraggio della prestazione e per la previsione dei potenziali risparmi.
I risultati delle diagnosi devono essere comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. A ENEA sono demandati i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggette all’obbligo almeno pari al 3%, per diagnosi effettuate da auditor esterni alle imprese, e al 100% per diagnosi effettuate da auditor interni; in esito ai controlli, potranno essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 4 a 40 mila euro per mancata diagnosi e da 2 a 20 mila euro per diagnosi non conformi.

La diagnosi energetica non è quindi solo un elemento di verifica, ma è da intendersi anche uno strumento di pianificazione del miglioramento continuo dell’efficienza aziendale.

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