Obbligo di Diagnosi Energetiche per
Imprese Energivore e Grandi Imprese
Con la pubblicazione del decreto legislativo 102/2014, le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia dovranno dotarsi, entro il 5 dicembre 2015, di diagnosi energetiche per le sedi produttive sul territorio nazionale. L’adempimento dovrà essere ripetuto con cadenza quadriennale, pena sanzioni amministrative per mancata diagnosi o diagnosi non conforme.
Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetiche sono:
- Grandi Imprese che occupano più di 250 persone oppure le imprese il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro e il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
- Imprese a forte consumo di energia. Sono identificate come imprese che nel corso dell'anno realizzino le seguenti condizioni:
- abbiano utilizzato almeno 2,4 Gwh di energia elettrica e
- il rapporto tra costo effettivo del totale dell'energia utilizzata e il valore del fatturato non sia inferiore al 3%.
Le diagnosi energetiche dovranno consentire calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte, in modo da fornire informazioni per le analisi storiche, per il monitoraggio della prestazione e per la previsione dei potenziali risparmi.
I risultati delle diagnosi devono essere comunicati all’ENEA e all’ISPRA che ne cura la conservazione. A ENEA sono demandati i controlli che dovranno accertare la conformità delle diagnosi alle prescrizioni del decreto, tramite una selezione annuale di una percentuale statisticamente significativa della popolazione delle imprese soggette all’obbligo almeno pari al 3%, per diagnosi effettuate da auditor esterni alle imprese, e al 100% per diagnosi effettuate da auditor interni; in esito ai controlli, potranno essere irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 4 a 40 mila euro per mancata diagnosi e da 2 a 20 mila euro per diagnosi non conformi.
La diagnosi energetica non è quindi solo un elemento di verifica, ma è da intendersi anche uno strumento di pianificazione del miglioramento continuo dell’efficienza aziendale.

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